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Il ricorso alle bombe a grappolo è una pazzia

Foto di S Pakhrin, Flickr

La Convenzione di Oslo ha messo al bando le bombe a grappolo nel 2008

Ci sarà pure un motivo per cui 111 Stati hanno ratificato la messa al bando di uso, detenzione, produzione e trasferimento di munizioni e submunizioni a grappolo (cluster bombs).

Si tratta della Convenzione di Oslo adottata il 30 maggio 2008 ed entrata in vigore il 1° agosto 2010. Il motivo è che queste “armi controverse” possono ferire o uccidere in modo indiscriminato o sproporzionato.
Insieme alle munizioni a grappolo, figurano in questa categoria mine antipersona, armi biologiche e chimiche e armi nucleari. Tutte bandite da specifici Trattati o Convenzioni internazionali.
A cui i paesi produttori (o ospitanti sul proprio territorio) di questo tipo di armi non hanno aderito. Fa, dunque, effettivamente specie che oggi si stia discutendo di trasferire munizioni a grappolo all’Ucraina. Per due motivi sostanziali.

Perché non vanno trasferite munizioni a grappoli in Ucraina

Il primo è che le cluster bombs, esattamente come le mine antipersona, vengono usate sul campo di battaglia, ma poi restano – in una percentuale abbastanza significativa, calcolata fra il 10% e il 40% – inesplose sul terreno. In questo caso, purtroppo, il terreno di battaglia è il territorio ucraino invaso dalla Russia.

Dunque, nell’auspicabile futuro di una cessazione delle ostilità, i primi a essere minacciati da queste armi sarebbero i cittadini ucraini che abitano e abiteranno questi territori.
Nella pratica utilizzare queste armi da parte dell’esercito ucraino, vuol dire mettere in conto che – oltre all’esercito russo durante la guerra – ci saranno vittime ucraine di queste armi controverse.È uno scambio cinico: morte di soldati russi e blocco dell’avanzata russa, per bambini, contadini, cittadini ucraini feriti, mutilati e morti nel dopoguerra.

Queste munizioni a grappolo non vengono, solitamente, usate per essere lanciate sul territorio dello Stato invasore. Se lo si facesse (o se questa fosse l’intenzione), ci troveremmo di fronte a una escalation della guerra e a una aggressione, uguale e contraria a quella subita dall’Ucraina da parte della Russia.

Il secondo motivo per cui il ricorso a queste armi controverse sarebbe inaccettabile è che il fatto che gli Stati Uniti d’America (come Russia, Cina, India, Pakistan, Brasile e diversi altri paesi) non abbiano ratificato la Convenzione, non consente alla NATO di utilizzare tali armi. O meglio, ciò non esime gli Stati che fanno parte della NATO e che hanno sottoscritto la Convenzione di Oslo, dall’opporvisi.
E questi Stati sono: Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Spagna. Cioè 18 dei 26 Stati membri dell’Alleanza Atlantica.
A questi dovrebbero aggiungersi, pur non avendo diritto di voto, anche alcuni dei paesi fra gli Stati associati, che pure hanno ratificato la Convenzione: Albania, Austria, Croazia, Svezia, Svizzera.

La posizione dell’Italia sull’invio delle bombe a grappolo

Il Governo italiano – che certamente non è stato timido nell’invio di armi all’Ucraina (siamo arrivati al 6° decreto ministeriale) – ha schierato l’Italia contro l’invio di munizioni a grappolo all’esercito ucraino. Il nostro Paese, infatti, “aderisce alla Convenzione che vieta la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo”.
Di più: se andiamo a vedere le motivazioni di questa adesione nel sito del Governo Italiano leggiamo che l’Italia considera la Convenzione “una tappa fondamentale verso un aumento della sicurezza internazionale non solo per il ruolo che svolge nella promozione del disarmo, ma anche per il contributo che esso dà al rafforzamento del Diritto Internazionale Umanitario”.
L’Italia, che non ha mai prodotto questo tipo di armi, ha promosso “l’adesione universale a questo strumento”, che “appare ancora più urgente e necessaria alla luce dell’utilizzo presunto di questi ordigni in numerose aree di conflitto”.

C’è anche una storia e un impegno dell’Italia relativamente a diverse previsioni della Convenzione, come la cooperazione e l’assistenza fra gli Stati per eliminare le cluster bombs esistenti (art.6), l’assistenza alle vittime (art.5), l’educazione alla riduzione del rischio (art.4), che rende inconcepibile per l’Italia anche soltanto prendere in considerazione l’utilizzo di queste armi controverse da un’alleanza militare alla quale pure partecipa.

La legge per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di bombe a grappolo

Tanto è che con Legge 9 dicembre 2021, n.220, l’Italia ha dettato le misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici ed esportatrici di munizioni e submunizioni a grappolo (oltre che di mine antipersona). Ogni intermediario finanziario di questo paese ha dovuto adottare dei presidi di controllo interni per escludere queste imprese da ogni forma di rapporto finanziario con esse.

Una legge tanto opportuna quanto estesa nei suoi effetti. Perché coinvolge ogni tipo di intermediario finanziario, ogni tipo di supporto finanziario (“effettuato anche attraverso società controllate, aventi sedi in Italia o all’estero” v. art.2) ed esclude dal finanziamento “società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che direttamente o tramite società controllate o collegate”, svolgano qualsiasi attività di produzione, costruzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, stoccaggio, importazione o esportazione di queste armi o parte di esse.

Questo significa che potrebbero essere molte le imprese, anche di paesi che hanno aderito alla Convenzione, che realizzano parti di queste armi. Tipicamente potrebbero realizzare il contenitore, il vettore, che trasporta al proprio interno decine e centinaia di submunizioni a grappolo.
Ecco, in questo caso, le aziende non potrebbero dire – come ha fatto Leonardo SpA con la sua partecipazione al consorzio MBDA che realizza il vettore del missile a testata nucleare francese – che non è coinvolta nella realizzazione di armi controverse.

Facciamo un esempio concreto. Il Canada ha ratificato la Convenzione di Oslo sul bando delle munizioni a grappolo. Eppure la società canadese Magellan Aerospace Corporation produce il missile CRV7 che può trasportare testate con capacità di trasporto di munizioni a grappolo. Ecco, questo tipo di aziende non potrebbero essere finanziate da nessun intermediario finanziario in Italia.

Quale alleanze militari e quali condizioni di parità con gli altri Stati

Questa vicenda ci dice qualcosa sul tipo di alleanza militare nella quale ci troviamo (NATO) e le “condizioni di parità con gli altri Stati”, conditio sine qua non per consentire le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, che pure il co.2 dell’art.11 della Costituzione prevede.
Ma ci dice molto anche sulla follia della guerra, di qualunque tipo essa sia e ovunque siano le ragioni delle parti in conflitto.

È il solito paradosso della guerra che Joseph Heller ha così ben sintetizzato in Comma22:

Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo

Cioè chi è pazzo può chiedere di avere munizioni a grappolo per difendersi, ma chi costruisce munizioni a grappolo non è pazzo.

 

Simone Siliani
direttore Fondazione Finanza Etica